Con riguardo alla procedura tecnico-amministrativa, l’AUA viene adottata dall’autorità competente, ovvero dalla Provincia competente del territorio e viene rilasciata dal SUAP del comune a cui abbiamo fatto richiesta.
Una volta ricevuti i files, il SUAP avvia il procedimento con un’istanza e contemporaneamente effettua una verifica formale della documentazione inviata. Inoltre, può richiedere un’integrazione entro 30 giorni.
Tali dati sono trasmessi alla Provincia, che ricontrolla i files ricevuti e avvia una Conferenza di Servizi in modalità asincrona, in cui vengono coinvolti i singoli soggetti deputati al rilascio dei titoli autorizzativi. I soggetti deputati entro 45 giorni, a partire dalla data di avvio della Conferenza di Servizi, devono rilasciare il loro parare.
Se il comune non si esprime entro i termini prestabiliti dalla Provincia, questa convoca una Conferenza di Servizi in modalità sincrona, comunicando tale decisione anche al richiedente.
Ricevuti i singoli pareri, la Provincia adotta il procedimento di AUA e la decisione è trasmessa al SUAP del territorio di riferimento.
L’AUA ha efficacia dalla data di rilascio del SUAP. I termini di rilascio sono:
· 90 giorni dalla domanda, se l’AUA sostituisce i titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o pari a 90 giorni.
· 120 giorni dalla domanda (150 giorni in caso di richiesta di integrazione) se l’AUA sostituisce i titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è superiore a 90 giorni.
L’Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di quindici anni a decorrere dalla data del rilascio del SUAP. Questa scadenza sostituisce quelle diverse previste dalle discipline settoriali delle singole ipotesi autorizzatorie confluite nell’AUA. Decorsi i quindici anni, l’Autorizzazione può essere rinnovata presentando, almeno sei mesi prima della scadenza, apposita istanza contenente la documentazione aggiornata (con la possibilità di limitarsi a richiamare quanto già in possesso dell’autorità, se le informazioni non sono variate nel tempo). (Studio ASQ 2017)
Le spese e i diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite, sono posti a carico dell'interessato. Il gestore effettua il versamento degli oneri istruttori, delle tariffe, e ne allega le ricevute unitamente all’istanza, sulla base dei costi individuati per i singoli procedimenti. Il contributo deve essere riferito ai soli titoli in scadenza ed è versato ai singoli enti competenti. Infine, è corrisposta una marca da bollo da € 16,00 ogni quattro pagine del modello di domanda dell’AUA (senza tener conto degli allegati) e un’ulteriore marca da bollo da € 16,00 per il rilascio del provvedimento autorizzatorio da parte del SUAP.
Il DPR 13 marzo 2013, n. 59 non introduce disposizioni sanzionatorie ma si ritengono applicabili le sanzioni previste dalle norme settoriali che disciplinano i titoli abilitati sostituiti dall’AUA.