Il gestore dell'impianto deve richiedere la nuova autorizzazione “contenitore” per ottenere anche una sola delle vecchie. Essa non permette la realizzazione dell’opera, ma l’esercizio dell’attività. \cite{2018}  
L’art. 1, D.P.R. n. 59/2013, sancisce che il provvedimento AUA può essere richiesto dalle sole piccole e medie imprese, individuate dal D.M. 18 aprile 2005, nonché dagli impianti non soggetti alla disciplina dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), che hanno la necessità di dotarsi di almeno uno dei titoli autorizzativi sopracitati. In altre parole, l’ambito di applicazione della disciplina AUA è determinabile per sottrazione, nel senso che ne sono esclusi solo:
Infine, la richiesta di AUA, è obbligatoria per attività nuove (prima della costruzione) e per attività esistenti alla data del 13/06/2013, allo scadere di uno dei titoli previsti dall’art. 3 del D.P.R. 59/2013. Invece, è facoltativa, quando viene a scadere un'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272, D.Lgs. n.152/2006 e quando l'attività è soggetta unicamente a più comunicazioni o autorizzazioni di carattere generale.\cite{Naddeo_2021}  

Procedura tecnico-amministrativa

La domanda di AUA è presentata dal gestore dell’attività al SUAP del Comune competente per via telematica (PEC o portale).\cite{2016}
I file sono firmati digitalmente, con l’eccezione dei documenti che non andrebbero firmati in caso di supporto cartaceo.
La domanda di AUA deve contenere:
A questi, seguono le schede di richiesta dei diversi titoli, quali:       
Delle schede elencate sono da compilare solo quelle di nostro interesse. \cite{salerno}
Con riguardo alla procedura tecnico-amministrativa, l’AUA viene adottata dall’autorità competente, ovvero dalla Provincia competente del territorio e viene rilasciata dal SUAP del comune a cui abbiamo fatto richiesta.
Una volta ricevuti i files, il SUAP avvia il procedimento con un’istanza e contemporaneamente effettua una verifica formale della documentazione inviata. Inoltre, può richiedere un’integrazione entro 30 giorni. \cite{Naddeo_2013}
Tali dati sono trasmessi alla Provincia, che ricontrolla i files ricevuti e avvia una Conferenza di Servizi in modalità asincrona, in cui vengono coinvolti i singoli soggetti deputati al rilascio dei titoli autorizzativi. I soggetti deputati entro 45 giorni, a partire dalla data di avvio della Conferenza di Servizi, devono rilasciare il loro parare. \cite{Nestic__2020}
Se il comune non si esprime entro i termini prestabiliti dalla Provincia, questa convoca una Conferenza di Servizi in modalità sincrona, comunicando tale decisione anche al richiedente.
Ricevuti i singoli pareri, la Provincia adotta il procedimento di AUA e la decisione è trasmessa al SUAP del territorio di riferimento.
L’AUA ha efficacia dalla data di rilascio del SUAP. I termini di rilascio sono:
L’Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di quindici anni a decorrere dalla data del rilascio del SUAP. Questa scadenza sostituisce quelle diverse previste dalle discipline settoriali delle singole ipotesi autorizzative confluite nell’AUA. Decorsi i quindici anni, l’Autorizzazione può essere rinnovata presentando, almeno sei mesi prima della scadenza, apposita istanza contenente la documentazione aggiornata (con la possibilità di limitarsi a richiamare quanto già in possesso dell’autorità, se le informazioni non sono variate nel tempo). 
Le spese e i diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite, sono posti a carico dell'interessato. Il gestore effettua il versamento degli oneri istruttori, delle tariffe, e ne allega le ricevute unitamente all’istanza, sulla base dei costi individuati per i singoli procedimenti. Il contributo deve essere riferito ai soli titoli in scadenza ed è versato ai singoli enti competenti.
Il DPR 13 marzo 2013, n. 59 non introduce disposizioni sanzionatorie ma si ritengono applicabili le sanzioni previste dalle norme settoriali che disciplinano i titoli abilitati sostituiti dall’AUA.